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Immobili da costruire
Tutela degli acquirenti dal preliminare alla stipula dell’atto.
Disposizioni
Legge 210 del 2 agosto 2004
Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005
Art. 2 - Garanzia fideiussoria (obbligo, a pena di nullità del contratto )
Art. 4 - Assicurazione dell’immobile (obbligo, di consegna all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà)
Soggetti coinvolti
ACQUIRENTE
La persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire.
COSTRUTTORE
L’imprenditore che prometta in vendita o che venda un immobile da costruire ovvero abbia stipulato ogni altro contratto,
che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o
della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato
direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi.
IMMOBILI DA COSTRUIRE
Gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non
risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.
MODALITA’ DISPOSITIVE
Le Imprese, le Immobiliari, le Cooperative edilizie interessate e coinvolte per ottemperare alle disposizioni di Legge devono provvedere ai sotto indicati adempimenti:
- ottenere un AFFIDAMENTO, da una Banca, da una Compagnia di Assicurazione o da una Società Finanziaria al fine di potersi assicurare le necessarie FIDEIUSSIONI.
- sottoscrivere una Polizza C.A.R. (Tutti i rischi della costruzione di opere civili) con decorrenza inizio lavori e scadenza data ultimazione lavori.
- la Compagnia, a sua discrezione, può effettuare controlli tecnici in cantiere (mediante ditte specializzate e riconosciute Sincert) al fine di poter ottenere le opportune certificazioni che facilitano l’emissione della Polizza Decennale Postuma.
- Sottoscrivere una polizza assicurativa indennitaria decennale (Postuma) a beneficio dell’acquirente con l’obbligo di consegnarne copia all’atto di trasferimento della proprietà. Si precisa che difficilmente questa copertura viene rilasciata se preventivamente non si è sottoscritta una polizza C.A.R.
Documenti Fideiussioni
Documenti C.A.R. e Postuma
Privacy
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